Font Size

Cpanel

21Maggio2013

Warning: getimagesize(images/medio%20oriente/Mursi_e_lo_scioglimento_del_parlamento_egiziano._Foto_1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /web/htdocs/www.cronacheinternazionali.com/home/plugins/content/plg_imagesized/plg_imagesized.php on line 196 Warning: getimagesize(images/medio%20oriente/Mursi_e_lo_scioglimento_del_parlamento_egiziano._Foto_2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /web/htdocs/www.cronacheinternazionali.com/home/plugins/content/plg_imagesized/plg_imagesized.php on line 196

Mursī e la disputa sullo scioglimento del parlamento egiziano

Mursi e lo scioglimento del parlamento egiziano. Foto 1In Egitto – Paese che, dopo gli anni di Mubārak, sta attraversando una transizione verso un nuovo assetto costituzionale – le cose non sembrano volgere facilmente verso una soluzione pacifica, soprattutto dopo che il Supremo Consiglio delle Forze Armate ha deciso lo scioglimento anticipato del parlamento. Ne è scaturito uno scontro istituzionale con la Presidenza della Repubblica che ha fatto vacillare il fragile equilibrio costituzionale su cui si regge la rinata democrazia egiziana.

Fino alle elezioni del giugno scorso, che hanno incoronato Mohammed Mursī alla presidenza della Repubblica, vigeva un tipico regime speciale ad interim, dove i militari avevano il compito non solo di amministrare, ma anche di legiferare. L’esercizio del potere legislativo ha permesso loro di redigere una nuova costituzione, in vigore dalla fine del mese di giugno e fino a quando l’Assemblea Costituente non redigerà quella definitiva. Inoltre, eletto il nuovo parlamento, lo stesso non ha potuto avviare i suoi lavori a causa di una presunta illegalità nelle votazioni: la Suprema Corte Costituzionale (su iniziativa del Supremo Consiglio delle Forze Armate) ha stabilito, in un’ordinanza, che circa un terzo dello stesso era da considerarsi invalido nella sua nomina, facendo mancare quel quorum strutturale necessario all’apertura della legislatura.

Da qui nasce la controversia, costituzionale e politica, tra Mursī e la Corte: il 9 luglio il presidente emana un decreto in cui richiama tutto il parlamento in seduta, non avallando l’ipotesi sostenuta dalla Corte di illegalità nelle elezioni. La stessa, dal canto suo, ha deciso per la sospensione del decreto presidenziale (10 luglio), valutando a fondo la presunta illegalità, affermando come non vi possano essere eventuali istanze d’appello contro la sua decisione. Ogni tentativo del presidente di opporsi sarebbe passato per il conflitto d’attribuzione, il quale, una volta deciso, avrebbe anche potuto delegittimare lo stesso.

Anche nel sistema costituzionale egiziano, però, vi è la possibilità d’opporsi non tanto alle decisioni della Suprema Corte, bensì agli atti dell’esecutivo, che in questo caso è rappresentato dal Supremo Consiglio delle Forze Armate. Ma la decisione presa dalla Corte costituzionale il 19 luglio di non dichiarare la propria giurisdizione sulla vicenda del decreto, ha fatto sì che il Supremo Consiglio divenisse l’organo costituzionale più forte. Non solo: oltre ai pieni poteri esecutivi, sono stati assegnati allo stesso anche quelli legislativi, fino a che un nuovo parlamento non sarebbe stato eletto, in maniera legale e trasparente. Il presidente Mursī, probabilmente per non generare inutili scontri da accumulare al tumulto generale della transizione, ha deciso di rispettare pienamente le decisioni della Suprema Corte e del Supremo Consiglio.

Quello egiziano è solo l’ultimo di tanti episodi di gestione del potere interinale, speciale o, addirittura, emergenziale. Gli ordinamenti costituzionali di ogni Paese prevedono diverse configurazioni per decretare la sostituzione del regime ordinario di governo con quello speciale, che, il più delle volte, significa sia restrizione di poteri assegnati ad altre istituzioni in favore di un’unica (molto spesso il governo; in zone di presidenzialismo governativo, anche giunte militari o direttòri di tecnici), sia anche la concentrazione dei poteri in capo alla stessa.

Il rapporto con lo Stato di diritto fa sì che vi sia un ampio gap con i regimi speciali, dato dalla presenza della legalità, che evita di esercitare il potere in maniera assoluta nei confronti dell’ordinamento (per Carl Schmitt, è pensabile che sovrano sia chi ha il potere di proclamare l’emergenza, quindi è assoluto rispetto ai poteri previsti in Costituzione). Decretare un nuovo regime speciale significa attuare un’eccezione, nella quale la normalità dell’ordinamento cambia. Mentre uscire da tale regime, per incanalarsi in uno ordinario successivo, diviene sempre faticoso. Ciò anche in considerazione del fatto che l’ordinamento non è pensabile in maniera elastica, bensì, dopo la proclamazione dell’emergenza, diviene una sorta di recipiente ammaccato, e che, di conseguenza, configura il suo sistema interno in maniera sempre differente dalla volta precedente.

Mursi e lo scioglimento del parlamento egiziano. Foto 2In Egitto sta accadendo proprio ciò: un Paese in transizione necessita di un regime speciale, prima che possa entrare in vigore quello ordinario, come concepito nel disegno costituzionale. E proprio attraverso una Costituzione ad interim diviene disciplinabile in ogni sua forma. Per quanto l’assegnazione dei pieni poteri ai vertici militari sia ormai in controtendenza rispetto ad ordinamenti di stampo liberale, c’è sempre la necessità di trovare un’istituzione vigile e stabile, a meno di non voler creare un governo tecnico (si pensi all’Italia), o di voler assegnare la gestione di esecutivo e legislativo in mano all’autorità giudiziaria, cosa impensabile per ogni tipo di giurista che voglia rimanere nell’ambito della legalità. C’è da dire inoltre che Mursī ha compreso perfettamente come i militari intendano impadronirsi del potere e rilasciarlo solo quando avranno raggiunto tutti i loro scopi. Il controbilanciamento dei poteri, o del potere, se si crede meglio, è fondamentale, per non sprofondare nuovamente nel caos degli scontri armati. Né è necessario che si fomentino odi nei confronti delle diverse fazioni.

In Egitto stiamo assistendo ad un autentico scontro politico tra rami dell’esecutivo (solo in Argentina, sotto la dittatura di Peròn, accadde una cosa simile), e tale scontro dovrebbe sempre vedere il potere giudiziario come arbitro, ma soprattutto garante della legalità. La Suprema Corte costituzionale ha il dovere precipuo di limitare ogni tipo d’iniziativa volta a destabilizzare la normalità in maniera abnorme, assicurando lo Stato di diritto e vigilando sul rispetto delle norme e dei principi fondamentali dell’ordinamento.

Anche la comunità internazionale guarda con apprensione a ciò che ivi sta accadendo: il Segretario di Stato americano Clinton si è mostrata speranzosa che le cose si sistemino nella maniera più sicura per la “rule of law”. Ma anche numerosi organi di vertice dell’ONU hanno specificato come una nuova destabilizzazione del Paese creerebbe uno sbilanciamento nella gestione della sicurezza e della pace della regione mediorientale. Non è ancora, però, il momento di erodere il divieto dell’intrusione nella domestic jurisdiction ex art. 2, par. 7 della Carta ONU, attraverso la predisposizione di misure coercitive ex Capitolo VII della stessa. Bisogna sperare che la situazione rimanga ottimale fino alle nuove elezioni, e che la nuova Costituzione, posta in redazione dai vertici militari, dia i frutti attesi.

 

Trovaci su Facebook
Seguici su Twitter
Abbonati ai nostri feed RSS