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20Maggio2013

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‘Piombo fuso’ israeliano sulla Corte penale internazionale

Piombo fuso. Foto 1‘Piombo fuso’ Israele ha voluto riversare sulla Striscia di Gaza nel gennaio 2009, e in tre settimane ha ucciso più di 1.300 palestinesi, ne ha feriti più di 5.000, a fronte di 9 perdite e 500 feriti israeliani. Un’operazione militare tutt’altro che accidentale, compiuta appena prima dell’insediamento di Barack Obama alla guida degli Stati Uniti (per lanciare un messaggio di fermezza al nuovo presidente o per approfittare degli ultimi spasimi di un governo repubblicano difficile a ripetersi) e delle elezioni parlamentari israeliane (nel tentativo del partito di governo uscente, Kadima, di ottenere il consenso dell’elettorato conservatore), nonché in vista delle elezioni legislative palestinesi (che si sarebbero dovute tenere nel 2010), probabilmente per mettere pressione alla strategia di conflitto di Ḥamas e indebolirlo politicamente.

Può accadere, però, che ad azioni intenzionali corrispondano conseguenze diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste. Il butterfly effect generato dall’operazione ‘Piombo fuso’ si è spinto ben oltre i modesti e brutali obiettivi prefigurati dal governo israeliano. Il clamore che l’intervento militare ha suscitato nell’opinione pubblica internazionale ha trasformato ancora una volta la schiacciante superiorità militare israeliana in un elemento di debolezza politica: i primi anni della presidenza Obama hanno mostrato un certo ridimensionamento delle politiche filo-israeliane americane; Kadima non ha visto crescere il proprio consenso, mentre Ḥamas è rimasto, più o meno saldamente, al governo.

È sul piano giuridico, però, che Israele ha rischiato di subire la sconfitta più bruciante. L’Autorità nazionale palestinese (ANP) ha infatti reagito all’attacco militare riconoscendo la giurisdizione della Corte penale internazionale (CPI) per i crimini di sua competenza commessi sul proprio territorio a partire dal 2002.

Ne è scaturita una querelle giuridica che ha lasciato col fiato sospeso, per qualche anno (sic!), i due popoli al di qua e al di là del muro. Una Corte la cui funzione principale è quella di perseguire i soggetti rei di crimini internazionali contro l’umanità, infatti, si sarebbe potuta pronunciare in merito alla statualità o meno dell’entità politica palestinese, portando a conclusione la storia infinita dello Stato palestinese.

Semplificando, secondo lo Statuto della CPI, solo uno Stato può delegarle la propria giurisdizione penale, dunque la Corte, vagliando in sede di giudizio la propria competenza, avrebbe dovuto decidere in merito alla validità della dichiarazione palestinese, verificando se la Palestina possedesse tutti i requisiti per poter essere qualificata come ‘Stato’.

L’assai partecipato dibattito dottrinale ha visto contrapporsi due tesi: la prima si rifà alla concezione classica di Stato (una collettività che esercita un governo su un dato territorio su cui è insediata una data popolazione), cui la Palestina – limitata nella sua sovranità dalla dipendenza da Israele – non sarebbe stata riconducibile; la seconda enfatizza la prassi internazionale: la Palestina è stata riconosciuta da ben 130 governi e dalla Lega araba come Stato, dalle Nazioni Unite come osservatore e come ‘territorio occupato’ (e il concetto di occupazione si applica esclusivamente a rapporti interstatali). Per contro, la più recente prassi giurisprudenziale (sentenza del 2004 della Corte internazionale di giustizia sulla costruzione del muro israeliano) auspica la costituzione di un futuro Stato palestinese indipendente e sovrano, escludendone implicitamente la statualità attuale.

Un altro filone dottrinale ha poi proposto un’interpretazione estensiva e funzionale del termine ‘Stato’ ai fini dello Statuto della CPI: secondo questa tesi, per consentire la più ampia realizzazione degli scopi del trattato (cioè la repressione dei crimini internazionali) occorre consentire l’accesso alla giurisdizione penale internazionale anche a quei soggetti di diritto internazionale, non statuali nel senso classico del termine, che però effettivamente esercitano la giurisdizione su un determinato territorio. Solo così sarebbe possibile evitare delle lacune nel sistema, come altrimenti accadrebbe nel caso della Striscia di Gaza che – dal momento che nemmeno Israele ne rivendica la sovranità – sarebbe un territorio senza Stato.

A questa tesi si obietta che la CPI non deve necessariamente avere competenza universale e che, per l’accertamento della responsabilità penale per crimini contro l’umanità esistono strumenti alternativi, sia interni allo Statuto della CPI (la possibilità che la Corte sia adita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ex cap. VII della Carta ONU), sia esterni a esso (l’esercizio da parte di un giudice nazionale della giurisdizione universale a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo). Un’interpretazione estensiva del termine ‘Stato’, poi, costringerebbe la Corte a pronunciarsi su questioni politiche non di sua competenza, incentivando il possibile uso strumentale della giurisdizione della CPI da parte di quei soggetti internazionali che aspirano a vedersi riconosciuta la qualificazione giuridica di Stato.

Piombo fuso. Foto 2A sopire il dibattito, è intervenuta nell’aprile scorso una dichiarazione del Procuratore presso la CPI, Moreno-Ocampo, che ha affermato di non essere il soggetto competente a pronunciarsi sulla giurisdizione della Corte, e che solo una delibera dell’Assemblea dell’ONU o dell’Assemblea degli Stati Parti allo Statuto di Roma (istitutivo della CPI) potrà decidere in merito alla statualità della Palestina. La vaghezza e la sinteticità della dichiarazione del Procuratore fanno intuire che egli abbia preferito liberarsi di un’azione penale le cui conseguenze avrebbero potuto avere degli spiacevoli riflessi politici. A pronunciarsi sulla competenza della Corte, infatti, non deve essere il Procuratore (che ha il compito di verificare la fondatezza dei fatti denunciatigli e guidare le indagini), ma – secondo il principio di diritto internazionale c.d. Kompetenz-Kompetenz – la Corte stessa! Non si capisce, quindi, perché il Procuratore, appigliandosi alla questione della competenza (su cui non ha titolo per pronunciarsi) abbia interrotto l’esercizio dell’azione penale che solo a lui compete.

La speranza di ottenere una pronuncia in merito ai crimini di Gaza, dunque, è stata troncata da una decisione – colposa o dolosa, ma certamente inopportuna – che priva il popolo palestinese del basilare diritto a una pronuncia giurisdizionale, foss’anche sulla semplice competenza della Corte. Soltanto l’insediamento di un nuovo e più capace Procuratore presso la CPI potrà consentire la ripresa dell’esercizio dell’azione penale e scongiurare il rischio che il sistema creato dallo Statuto di Roma si riveli lacunoso ed eccessivamente subordinato alle politiche degli Stati più potenti. Si tratterebbe, altrimenti, di un vero fallimento.

 

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